IL PRETORE Letti gli atti del procedimento n. 645/1997, Rilevato che e' stata sollevata questione di legittimita' dell'art. 63, comma 2, legge n. 428/1990 per violazione dell'art. 3 della Costituzione atteso che la fattispecie - avente ad oggetto una violazione formale - e' punita in modo piu' grave rispetto a condotte di danno e di cui all'art. 63, commi 1, 3, 4 e 5, legge n. 428/1990; Considerato che la questione non appare manifestamente infondata atteso che: 1) l'art. 63, comma 2, e' rivolto a sanzionare la condotta di quei soggetti, individuati all'art. 12, comma 1 e 2, comma 5 del d.m. n. 242 del 1989 che sono esonerati dall'obbligo del prelievo e quindi sono tenuti solo ad informare tempestivamente e con utilizzo degli appositi moduli gli organi di controllo provinciali dell'attivita' svolta, di modo da consentire, in tutta evidenza, una piena conoscenza da parte dei soggetti competenti del tipo di movimento e della trasformazione di cereali anche per fattispecie residuali e di apparente limitato interesse per il mercato; il mancato adempimento dell'obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione da 4 a 20 milioni; 2) l'art. 63, comma 1, ed ancor di piu' l'art. 63, comma 3, sono rivolti, invece, a disciplinare e sanzionare la condotta di quei soggetti che trattengono il prelievo di corresponsabilita' e, conseguentemente, sono tenuti a versarlo all'Erario: nel primo caso il soggetto non ha effettuato le trattenute che era tenuto a compiere, nel secondo ha incamerato quanto ha trattenuto; in entrambe le ipotesi viene in rilievo, pertanto, una condotta che, in primo luogo, arreca un danno allo Stato. Giova precisare, per completezza, che nell'ambito del primo comma, viene altresi' sanzionata, equiparandola alla condotta di danno a tutti gli effetti, la violazione formale commessa da coloro che, non esentati dall'obbligo di prelievo, "omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti" dal d.m. citato. Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio nell'ambito dell'art. 63, comma 1, la multa va da L. 2 a 20 milioni, mentre nell'ambito del comma 3 la sanzione va da 10 a 200 milioni. Va rilevato, poi, che rispetto alla violazione di cui al comma 1, i piccoli produttori vengono sanzionati, al di sopra di un certo livello, con una minor sanzione, che va da L. 500.000 a L. 2.000.000 (vedi comma 5) e che nell'ipotesi di cui al comma 3 il pagamento tardivo, purche' effettuato entro il trentesimo giorno dalla scadenza comporta una riduzione della sanzione ad un quarto. Orbene, ad avviso di questo giudicante sussiste una evidente sperequazione tra le norme considerate, atteso che, nella fattispecie del presente giudizio, viene in concreto sanzionata una condotta che non ha cagionato e non e' idonea a cagionare alcun danno allo Stato con una multa che anche nel minimo e' di gran lunga superiore a quelle che in concreto sarebbero applicabili vuoi ai sensi del comma 1, vuoi ai sensi del comma 3 (tenuto pure conto, infatti che l'inoltro e' avvenuto comunque entro i trenta giorni dalla scadenza). Non puo' invocarsi in senso contrario la presenza dell'obbligo di adempiere alla prestazione non eseguita e al pagamento delle indennita' di mora, vuoi perche' tale misura all'adempimento dell'obbligazione del rapporto e non coinvolge, se non indirettamente la valenza sanzionatoria della norma, vuoi perche' solo per grandi importi la somma eventualmente aggiuntiva appare idonea a modificare in termini rilevanti l'entita' del pagamento (perl'annata 90-91 il prelievo era fissato in circa L. 13.295 a tonnellata, vedi art. 1, d.m. n. 228/1990 - e l'indennita' di mora calcolata sulla base del tasso annuo dei B.O.T. trimestrali aumentati di 1 punto - vedi art. 5 d.m. n. 228/1990). Per quanto concerne la rilevanza va osservato che con una valutazione allo stato degli atti e vista anche la sentenza n. 60/1993 della Corte costituzionale in punto di competenza il d.m. 23 maggio 1991 che ha regolato per il futuro i rapporti tra il d.m. n. 242/1989 e la legge n. 428/1990, si impone la necessita' di verificare anche l'entita' della sanzione oggetti di specifica contestazione.